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LA BANCA ORE

Fino al 2003 la gestione delle assenze brevi dei docenti (non inferiori a 10 giorni) non comportava grossi problemi gestionali di copertura delle classi, a motivo della utile disponibilità di ore di completamento che si traducevano in ore a disposizione della scuola, prevalentemente utilizzate per la copertura di assenze del personale di pochi giorni o per emergenze del momento. A partire dal 2003, la finanziaria (Tremonti 1°) aveva previsto l'obbligo a 18 ore per tutte le cattedre, ma salvaguardando i titolari nella scuola. Questa norma di salvaguardia ha comportato dal 2003 che si sono fatte le cattedre a 18 ove possibile. Con la legge 133/08 (Tremonti 2°) la clausola di salvaguardia per i perdenti posto è stata eliminata, per cui tutte le cattedre sono state costituite a 18 ore, anche se ciò determinava un perdente posto. Questa nuova legge (art. 64) prevedeva anche di modificare gli ordinamenti e le ore dei vari insegnamenti, per poter formare cattedre a 18 ore per tutte le classi di concorso.

Cadeva così la possibilità di disporre di “ore di completamento a disposizione” cui non corrispondeva la possibilità di nominare un supplente per la copertura di un titolare assente per uno o più giorni, sino al decimo. Nella impossibilità di soluzioni alternative, per far fronte anche alle piccole esigenze dei docenti (permessi brevi, assenze di un giorno per motivi vari quali visita medica, convocazione per esigenze di servizio, concorsi, corsi di formazione, problemi di famiglia, motivi legali ecc.),  attraverso un accordo siglato con la RSU, regolarmente verbalizzato, si convenne di istituire una “banca ore” per avere la possibilità di concedere permessi (e tamponare urgenze impreviste) che dovevano essere coperti con le ore di altri docenti (prevalentemente della stessa classe e/o disciplina) che avevano aderito alla costituzione della banca ore. Restava l’obbligo per chi usufruiva del permesso della restituzione dell’ora o ore di permesso ottenuto.

Una soluzione non traumatica, perfettamente in linea con il DPR 275/99, confermato dal CCNL Scuola, art. 28, comma 5, che dava serenità alla scuola e consentiva di creare un clima di collaborazione e trasparenza. I permessi negoziati e programmati prima, consentivano anche di ridurre il periodo di assenza e soprattutto le comunicazioni last minute che rischiavano di mettere in ginocchio la scuola e la possibilità di tenere coperte le classi, in modo produttivo.

L’esperimento è durato a lungo con successo, ma soprattutto è servito ad alimentare un clima di collaborazione, sincerità e disponibilità. Ne ha guadagnato più la scuola che il singolo docente.

Ecco il testo del Regolamento.

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